Lavoratori fragili – nuovo decreto

ART. 9
(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

  1. È prorogato l’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al
    comma 2 e comunque non oltre il 31 marzo 2022.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
    sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e
    con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la
    prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a
    diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite daicontratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
  3. Le misure di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si applicano fino al 31
    marzo 2022.

Nella bozza di Decreto in discussione vengono prorogate le misure a tutela dei lavoratori fragili, riportando la modalità “agile” come ordinaria nella prestazione lavorativa.

Si rimanda però ad un successivo decreto del Ministero della Salute, di concerto con Ministri del Lavoro e delle politiche sociali, l’elenco delle patologie croniche che avranno diritto a questo beneficio.

La bozza individua già una prima scrematura con la definizione di “scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”.

Rimaniamo in attesa della versione definitiva del Decreto e dell’emanazione delle specifiche, tenendo conto che già così rischiamo di arrivare ad una definizione certa solo verso la fine di gennaio, facendo quindi permanere uno stato di incertezza nella latenza di regolamentazione.

Teniamo poi anche conto della ulteriore possibilità di discriminazione per persone che vengono considerate arbitrariamente fragili dal proprio datore di lavoro, per allontanarle e rischiando così di renderle ancora più vulnerabili.